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Trust Opaco

ll trust opaco è un trust in cui il diritto di percepire i beni derivati dal trust non sussiste, ma c’è invece discrezionalità da parte del trustee nell’effettuare l’attribuzione del reddito, oltre naturalmente alla situazione nella quale i beneficiari non fossero individuati

Questa importante distinzione viene utile in caso di definizione su chi sia il beneficiario del trust, e quindi su di chi cadranno gli oneri dei contributi statali.

Il beneficiario è “individuato” non quando egli sia semplicemente nominato come beneficiario del trust, ma quando egli abbia il diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di una parte di reddito realizzato dal trust.

In linea di principio, si tratterebbe di un criterio di distinzione assai chiaro e netto, ma che diviene assai incerto e labile alla prova dei fatti, in quanto soggetto ad ampi spazi. Questa incertezza si ripercuote, soprattutto per i trust esteri, sul tema del regime di tassazione applicabile, in quanto se il trust estero è “opaco”, è il trust come tale a essere soggetto passivo d’imposta, ma le imposte sono pagate dal trust nello Stato estero di sua residenza (e non in Italia); poiché il trust non è “trasparente” neppure i beneficiari devono pagare imposte in Italia; Invece se il trust estero è “trasparente”, allora sarebbero i beneficiari residenti in Italia a dover pagare le imposte in Italia (per trasparenza) per i redditi ovunque prodotti dal trust. Il condizionale è d’obbligo in quanto è discutibile l’imponibilità per trasparenza in Italia, in capo ai beneficiari residenti, anche dei redditi di trust trasparenti residenti all’estero.

Altra perplessità deriva dal tema se la trasparenza si possa applicare anche per i redditi di fonte estera di un trust estero trasparente.

Un’ ulteriore distinzione la si può evidenziare tramite la natura dei beni.

Se i beni in trust sono asset finanziari depositati in banche estere ed effettivamente gestiti da un trustee estero, dovrebbe essere agevole dimostrare l’inesistenza dei criteri di collegamento  con il territorio italiano che attraggono in Italia la residenza fiscale del trust. C’è però il problema della presunzione di residenza in Italia del trust istituito in uno Stato che non scambia informazioni con l’Italia, qualora almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano residenti in Italia. Tuttavia si tratta di una norma che ammette la prova contraria, che spesso non appare di difficile prospettazione. Pertanto, un trust residente all’estero sarà soggetto a imposte in Italia solo per i redditi prodotti in Italia. Con la conseguenza che se nessuno dei “beni in trust” è localizzato in Italia, i redditi realizzati dal trust non sono imponibili in Italia. Occorre peraltro ricordare che alcuni beni si presumono per legge localizzati in Italia, come capita per le azioni o per le quote di società aventi sede in Italia.

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